Atp e trasporto medicinali

Il trasporto dei farmaci o dei medicinali non è soggetto alle regole previste per le merci deteriorabili. Questo tipo di prodotti sono esclusi dalla normativa Atp. Esiste invece una regolamentazione specifica frutto del decreto del 6 luglio 1999 emanato dal Ministero della Sanità che indica quali caratteristiche devono avere i veicoli deputati al trasporto e in quali condizioni si deve svolgere il viaggio.

I mezzi di trasporto impiegati per il trasferimento di medicinali e farmaci devono essere equipaggiati con tutta l’attrezzatura idonea a garantire il rispetto della temperatura e delle norme sanitarie.

Viene prescritta una leggera coibentazione interna del vano dove vengono collocati i prodotti.

La temperatura ideale per il trasporto di farmaci e medicinali è compresa tra 18 e 22 gradi. Si tratta, tuttavia, di un’indicazione di massima che tiene conto della media della temperatura di conservazione indicata sulla confezione dei medicinali.

Questi furgoni coibentati non devono possedere obbligatoriamente un gruppo frigorifero, ad eccezione dei casi in cui il trasporto riguardi prodotti specifici. La violazione di questo decreto espone al rischio di sanzioni amministrative che variano da 3.098 euro a 9.296 euro.

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